(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 9 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Azienda di promozione turistica 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, l'Azienda di promozione turistica (APT) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione. 2. L'APT, con sede legale in Bologna, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa e di gestione. 3. L'APT ha un proprio statuto che stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e un proprio regolamento amministrativo-contabile. 4. L'APT e' sottoposta al controllo e alla vigilanza della Regione, nelle forme previste dagli artt. 26-29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, e dalla presente legge.