(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 9 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Azienda di promozione turistica
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della Legge 17  maggio  1983,
n.  217,  l'Azienda  di  promozione  turistica  (APT) quale organismo
tecnico-operativo e strumentale della Regione.
  2. L'APT, con sede legale in Bologna, ha personalita' giuridica  di
diritto  pubblico  ed  e'  dotata  di  autonomia  amministrativa e di
gestione.
  3. L'APT ha un proprio statuto che stabilisce le norme fondamentali
di organizzazione e un proprio regolamento amministrativo-contabile.
  4. L'APT e' sottoposta al controllo e alla vigilanza della Regione,
nelle forme previste dagli artt. 26-29 della L.R. 27 maggio 1994,  n.
24, e dalla presente legge.